Art. 2.
(Obblighi dei datori di lavoro).

      1. In conformità a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, il datore di lavoro o committente inserisce nella comunicazione obbligatoria, fatta al centro per l'impiego competente per territorio, gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale che provvede al pagamento delle retribuzioni, ovvero una dichiarazione di tale istituto o ufficio che attesti l'attivazione del canale di pagamento a favore del lavoratore.
      2. L'ordine di pagamento all'istituto bancario o all'ufficio postale di cui al comma 1 può essere annullato solo con trasmissione allo stesso di copia della lettera di licenziamento o delle dimissioni del lavoratore, resa utilizzando il modulo predisposto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera, fermo restando l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti dovuti dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
      3. Il datore di lavoro o committente che trasferisce l'ordine di pagamento ad un altro istituto bancario, è tenuto a darne comunicazione scritta, tempestiva e obbligatoria, al lavoratore. Il trasferimento dell'ordine di pagamento non può comunque comportare ritardi nel pagamento della retribuzione.
      4. I centri per l'impiego provvedono a modificare la modulistica di loro competenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della comunicazione obbligatoria di cui al comma 1.

 

Pag. 5